L'equilibrio sostanziale negli Enti Locali
L’equilibrio sostanziale è richiamato dal Principio contabile generale n. 15, di cui al D. Lgs. 118/2011, il quale, prevedendo che il rispetto del principio di pareggio finanziario invero non basta per soddisfare il principio generale dell’equilibrio del sistema di bilancio di ogni pubblica amministrazione, ha introdotto la nuova concezione di equilibrio che va oltre il mero pareggio di competenza e di cassa, giacché richiede la corretta applicazione di tutti gli altri equilibri finanziari, economici e patrimoniali.
Questa accezione di equilibrio è stata confermata anche dalla Corte dei Conti, le cui Sezioni riunite in sede giurisdizionale si sono pronunciate con la recente sentenza n. 7/2022, precisando che l’atto di asseverazione dell’Organo di revisione sugli incrementi di spesa del personale per assunzioni a tempo indeterminato, è funzionale a creare affidamento circa la capacità di equilibrio sostanziale dell’Ente da considerarsi non limitato al formale pareggio contabile tra entrate e spese, ma esteso a considerare la complessiva situazione finanziaria, economica e patrimoniale dell’Ente, fino a comportare la pregiudiziale validazione della veridicità ed attendibilità dei fattori posti alla base del giudizio e della loro significatività e completezza ai fini del giudizio stesso. In questo senso anche la deliberazione n. 74/2021 della Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per il Veneto che ha evidenziato la necessità per gli Enti locali di perseguire, oltre all'equilibrio finanziario, anche quello economico e patrimoniale. L'importanza di una visione complessiva e congiunta degli equilibri, da realizzare in un'ottica di continuità operativa, è inoltre sottolineata dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 18/2019 affermando che Il principio dell'equilibrio di bilancio non corrisponde ad un formale pareggio contabile, essendo intrinsecamente collegato alla continua ricerca di una stabilità economica di media e lunga durata.Sennonché l’attuale sistema contabile degli Enti locali è unicamente finalizzato all’accertamento dell’equilibrio di competenza e di cassa e non consente di misurare, monitorare e gestire gli equilibri finanziari, economici e patrimoniali. La contabilità economico patrimoniale, introdotta con il D.Lgs. 118/2011, infatti, ad oggi ha esclusivamente finalità conoscitiva e non autorizzatoria.
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